Sicurezza in cantiere e responsabilità del CSE

Proseguiamo con l’analisi di alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali sulla figura del coordinatore per l’esecuzione in cantiere, attraverso il Commento effettuato da G. De Falco (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone) nell’articolo “Sicurezza in cantiere, la Cassazione si esprime sulle responsabilità del CSE” (Ambiente&Sicurezza sul Lavoro 6/2014).

In particolare ci soffermiamo sull’alta vigilanza richiesta al coordinatore ai fini dell’addebito o meno di responsabilità per infortunio in cantiere: in analisi la sentenza della Cassazione n. 38421 del 18/9/2013.

Il caso di specie
La sentenza della Cassazione penale n. 38421 del 18/9/2013 (in allegato in formato PDF) riguarda un caso in cui l’appaltatore, il CSE ed i due committenti erano stati ritenuti responsabili del decesso di un lavoratore, il quale, nel corso dei lavori di completamento di un immobile, mentre lavorava all’interno di uno scavo a sezione ristretta – profondo m. 2,70 e largo m. 1,2 a monte e m. 0,60 al piede – necessario per la posa in opera di tubazioni fognarie, era rimasto seppellito dallo smottamento del terreno, causato dalla mancanza di puntellamento dello scavo, dall’eccessivo sovraccarico della parte destra dello stesso, dovuto all’accumulo del terreno di risulta, e dalla mancata realizzazione del parapetto di protezione dello scavo stesso.

La responsabilità del CSE
La Corte affermata la responsabilità del datore di lavoro, quale diretto obbligato all’attuazione delle prescrizioni di sicurezza, e dei committenti, per avere omesso di verificare l’operato del CSE, nell’affrontare il tema della responsabilità del CSE ha inteso ribadire quello che è il ruolo, centrale, attribuito a tale figura dalla normativa, nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza di cantiere. Ha così osservato che la normativa concernente il tema della sicurezza del lavoro nell’ambito di attività lavorative svolte in un cantiere edile individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce l’esecuzione dell’opera, ma che coinvolgono, oltre al committente, diverse figure professionali, tra le quali vi è certamente il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. A tale figura professionale la legge (art. 5 D.Lgs. n. 494/96, prima, art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, poi) attribuisce compiti specifici e precisi obblighi, che lo individuano quale titolare di una chiara posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica
In particolare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra agli altri, anche il compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Si tratta di un compito che la Corte definisce, come detto, di “alta vigilanza” e che – è questa l’affermazione più rilevante – seppur non deve necessariamente implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l’incolumità dei lavoratori.

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Fonte:Redazione Insic.it
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